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Efficaci strumenti economici in previsione per il dopo Covid-
Potrebbe arrivare già da metà 2020 un importante rafforzamento del Piano Transizione 4.0, con il raddoppio delle aliquote del credito d’imposta per ricerca e innovazione e l’aumento di tetti e aliquote del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.
La situazione attuale
Attualmente il Piano Transizione 4.0 (ex Impresa 4.0 e prima ancora Industria 4.0) prevede diversi incentivi, tutti sotto forma di crediti d’imposta, sia per gli investimenti in beni strumentali sia per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.
In particolare, gli incentivi oggi previsti sono:
Acquisto di beni strumentali
Credito d’imposta con aliquota al 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a 2 milioni di euro
Credito di imposta ex industria 4.0, ovvero:
a) beni 4.0, ricompresi nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con aliquota al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e aliquota al 20% per investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro
b) con aliquota al 15% per l’acquisto dei beni immateriali, ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con investimenti massimi di 700.000 euro.
Attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design
Credito d’imposta con aliquota al 12% per Ricerca & Sviluppo con investimenti massimi di 3 milioni di euro
Credito d’imposta con aliquota al 6% per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, con investimenti massimi di 1,5 milioni di euro. L’aliquota si alza al 10% per attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
Credito d’imposta con aliquota al 6% per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica.
Come evidenziato nel Piano di Azione e Reazione all’emergenza Coronavirus, Confindustria ha chiesto al Governo di potenziare gli incentivi fiscali alle imprese per gli investimenti privati, a partire proprio dal Piano Transizione 4.0 per il quale si chiede “un incremento delle aliquote dei crediti di imposta già previsti” con “un orizzonte temporale non inferiore a 3 anni”, privilegiando “obiettivi strategici, in primis sostenibilità e innovazione tecnologica, nonché di riconversione, riqualificazione e riuso di strutture produttive dismesse, anche in un’ottica di risparmio del consumo di suolo”.
Il Ministro dello Sviluppo Economico conferma di essere al lavoro per “aumentare le soglie di investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di beneficio fiscale” e per mettere nero su bianco la triennalizzazione del piano Transizione 4.0. “Questa crisi può essere l’occasione per stanziare definitivamente le risorse per rendere gli incentivi triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo impegno su questo punto”, aveva dichiarato.
Le modifiche al Piano Transizione 4.0
L’emergenza Coronavirus ha paralizzato l’attività produttiva di gran parte delle imprese italiane: il Centro Studi di Confindustria ha stimato (nel rapporto “Previsioni per l’Italia”) che nel primo semestre del 2020 si potrà registrare un calo del Pil del 10%, mentre attualmente è operativo solo il 40% delle aziende manifatturiere. Ne consegue che le imprese hanno dovuto rinviare gli investimenti privati, sfruttando ben poco la copertura finanziaria del Piano Transizione 4.0 prevista per quest’anno. Il che lascia spazio a un forte rafforzamento del piano già da subito.
Vediamo in dettaglio quali sono le idee allo studio del Governo in queste ore:
1. Aumento di aliquote e tetti degli incentivi per l’acquisto di beni strumentali
2. Raddoppio del credito d’imposta per attività di Ricerca, sviluppo e innovazione
Quando si potrà intervenire?
I due decreti legge di aprile del Governo, che si concentreranno sul garantire la liquidità necessaria alle imprese.
Più probabile invece che le modifiche alle aliquote dei crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0 siano contenute in un intervento che vedrà la luce a maggio.
Più nel dettaglio vediamo quali sono le tipologie del credito d’imposta 2020 (Legge di Bilancio 2020 -
Si tratta di una misura articolata in 4 crediti d’imposta, variamente modulati, con regole comuni e con spese ammissibili parzialmente differenziate.
Nell’ambito della nuova disciplina è possibile, quindi, distinguere i seguenti incentivi:
1. credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200);
2. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (comma 201);
3. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale (comma 201;
4. credito d’imposta per altre attività innovative (comma 202);
1. Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo
Le attività ammissibili a questa prima tipologia di credito d’imposta sono quelle di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico -
Per le attività che saranno individuate dal suddetto decreto, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 % della relativa base, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stessa spese ammissibili, entro il limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
2. Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica
Il comma 201 individua le attività di innovazione tecnologica ammissibili all’apposito credito: sono attività, diverse da quelle indicate dal comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per i quali si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili ai fini del credito di imposta:
le attività routinarie per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Anche per le attività di innovazione tecnologica, la norma rimanda al decreto del MISE per la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE. Secondo quanto previsto dal successivo comma 203, per le attività di innovazione tecnologica descritte, il credito spetta nella misura del 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
3. Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
Nel caso in cui le attività di innovazione tecnologica siano destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione tecnologica o di innovazione digitale 4.0 è previsto il credito d’imposta nella misura del 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stessa spese ammissibili, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
È possibile, inoltre, applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta, purché nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività.
La base di calcolo del citato credito d’imposta include le stesse voci di spesa che rilevano ai fini del credito d’imposta per l’innovazione tecnologica.
4. Credito d’imposta altre attività innovative
L’ambito di applicazione del credito d’imposta per le attività innovative è stabilito dal comma 202: si tratta delle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Per le suddette attività innovative, il comma 203 riconosce il credito d’imposta in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Spese ammissibili
Le spese agevolabili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, sono le seguenti:
1. spese per il personale: ricercatori, tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per i giovani fino a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo (o attività di innovazione tecnologica o attività con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 o altre attività innovative di design e innovazione estetica);
2. quote di ammortamento: canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese per beni materiali mobili utilizzati e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica, di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, altre attività innovative di design e innovazione estetica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica o innovazione digitale, altre attività innovative di design e innovazione estetica. In particolare, per le attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della attività inerenti ai progetti di R&S;
3. contratti di ricerca extra-
4. contratti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo del committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Questa tipologia di spese riguarda solo le attività di innovazione e transizione ecologica;
5. servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S (o attività di innovazione tecnologica o attività con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 o altre attività innovative di design e innovazione estetica) ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure di quelle extra-
6. spese per materiali, forniture altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S, ecc. ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota o impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al relativo credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese per i contratti commissionati a terzi.
Come fare?
Ai sensi del comma 204, ciascun credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, cioè tra tributi diversi (art. 17 D.Lgs. 241/1997), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione (art. 8 D.Lgs. 39/2010).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.