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OBIETTIVI
La nuova misura offre alle imprese la possibilità di rivalutare singoli beni e/o partecipazioni a fini civilistici o fiscali.
Le aziende potranno godere di un abbattimento della base imponibile, con la deducibilità degli ammortamenti e un aumento del plafond delle spese di manutenzione, di miglioramento del patrimonio netto di bilancio ed una migliore valutazione del proprio rating bancario.
BENEFICIARI
La rivalutazione dei beni d’impresa è rivolta a:
Società di capitali (S.r.l., S.p.A, S.a.p.A. residenti) che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
Società di persone (S.n.c, S.a.s) e soggetti equiparati;
Società di mutua assicurazione;
Società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
Enti non commerciali residenti ed enti commerciali residenti;
Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
Imprese individuali;
BENI CHE POSSONO ESSERE RIVALUTATI
Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali (ad eccezione dei “meri” costi pluriennali), che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. La rivalutazione può interessare anche un singolo bene, non l’intera categoria di appartenenza, purché esso rientri tra le seguenti tipologie:
Terreni;
Fabbricati;
Impianti;
Macchinari;
Attrezzature;
Marchi;
Brevetti.
partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti, licenze software) -
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.
I beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:
figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). Per i soggetti con periodo d’imposta non “solare” la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2020/2021.
Non sono ammesse le rivalutazioni degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
MODALITA’ E METODI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione dei beni può avere:
Rilevanza solo civilistica e contabile;
Rilevanza fiscale con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sul maggiore valore del bene. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione può essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
La rivalutazione non ha alcun rilievo ai fini del super e iper-
I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:
rivalutazione del solo costo storico;
riduzione del fondo di ammortamento;
rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.
RICONOSCIMENTO FISCALE
In caso di rivalutazione con rilevanza fiscale, i maggiori valori iscritti attribuiti al bene sono rilevanti ai fini:
Della deducibilità degli ammortamenti;
Delle determinazione del plafond delle spese di manutenzione, pari al 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili;
Della disciplina delle società non operative.
Tale rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (quindi dal 2021 per i soggetti solari).
Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa, che avverranno anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione (per i soggetti con esercizio “solare” la rivalutazione sarà efficace dal 1° gennaio 2024).
SCADENZE
Il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% e, nel caso di affrancamento del saldo attivo,
dell’imposta sostituiva del 10%, deve avvenire in 3 rate di pari importo, di cui la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.